Decreto legislativo 159/2011
Art. 97 — Consultazione della banca dati
Art. 97. Consultazione della banca dati 1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da: a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) gli ordini professionali.
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- D.L. 101/08 — Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nellautoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255), ha disposto (con l'art. 2, comma 13-ter) l'introduzione della lettera c-bis) all'art. 97, comma 1.
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