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Decreto legislativo 159/2011

Art. 97 — Consultazione della banca dati

ELI /it/decreto-legislativo/2011/09/06/159/art/97parte di Decreto legislativo 159/2011
Art. 97. Consultazione della banca dati 1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da: a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) gli ordini professionali.

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