Decreto legislativo 159/2011
Art. 114 — Foro esclusivo
Art. 114. Foro esclusivo 1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, ivi incluse quelle cautelari, e' competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. 2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia e' domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.
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