Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 159/2011Art. 109
Decreto legislativo 159/2011

Art. 109 — Relazione al Parlamento

ELI /it/decreto-legislativo/2011/09/06/159/art/109parte di Decreto legislativo 159/2011
Art. 109. Relazione al Parlamento 1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalita' organizzata. Note all'art. 109: - Si riporta il testo dell'art. 113 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: "Art. 113.Relazione del Ministro dell'interno. Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.".

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 159/2011 · fonte Normattiva ↗

← Art. 108 Art. 110 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.