Decreto legislativo 28/2011
Art. 45 — Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
Art. 45. Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
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