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Decreto legislativo 28/2011

Art. 34 — Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili

ELI /it/decreto-legislativo/2011/03/03/28/art/34parte di Decreto legislativo 28/2011
Art. 34. Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili 1. Con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalita' di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricita' da fonti rinnovabili in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. 2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. 3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini: a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell'elettricita' munita di garanzia di origine ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno; c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni; d) della determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili. 4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Note all'art. 34: - per il testo dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si veda nelle note all'articolo 2. - per la direttiva 2009/28/CE vedere note alle premesse. - L'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, reca: "Art.11. Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili."

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