Decreto legislativo 66/2010
Art. 979 — Impiego dei marescialli dei carabinieri
Art. 979. Impiego dei marescialli dei carabinieri 1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.
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