Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 970
Decreto legislativo 66/2010

Art. 970 — Ulteriori ferme per il personale militare

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/970parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 970. Ulteriori ferme per il personale militare 1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita', vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 969 e degli articoli 971 e 972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 969 Art. 971 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.