Decreto legislativo 66/2010
Art. 955 — Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio
Art. 955. Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio 1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali e' avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonche' essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialita' e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.
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