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Decreto legislativo 66/2010

Art. 948 — Ammissione in servizio permanente

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/948parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 948. Ammissione in servizio permanente 1. Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualita' morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che puo' delegare tale facolta' ai comandanti di corpo. 2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con le modalita' di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni. 3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui e' in forza il militare.

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