Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 941
Decreto legislativo 66/2010

Art. 941 — Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/941parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 941. Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 933, l'amministrazione puo' rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause: a) per speciali esigenze di impiego; b) per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; c) per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale; d) per impiego a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 940 Art. 942 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.