Decreto legislativo 66/2010
Art. 935 — Applicazione delle norme sulla formazione
Art. 935. Applicazione delle norme sulla formazione 1. L'ufficiale cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del presente libro, in caso di: a) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta; b) mancato transito nei ruoli speciali degli ufficiali dei ruoli normali che non superino i corsi di formazione iniziale; c) mancato superamento del corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali.
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