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Decreto legislativo 66/2010

Art. 928 — Speciali limiti di' eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

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Art. 928. Speciali limiti di' eta' per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) generale di corpo d'armata: 65 anni; b) generale di divisione: 65 anni; c) generale di brigata: 63 anni; d) colonnello del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico: 61 anni.

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