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Decreto legislativo 66/2010

Art. 925 — Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Esercito italiano

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/925parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 925. Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Esercito italiano 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma trasporti e materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.

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