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Decreto legislativo 66/2010

Art. 919 — Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/919parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 919. Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa 1. La sospensione precauzionale non puo' avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale e' revocata di diritto. 2. Il termine di durata massima e' riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale e' stata adottata la sospensione precauzionale. 3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se e' ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravita', l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: a) sospende l'imputato dal servizio ai sensi dell'articolo 917; b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393.

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