Decreto legislativo 66/2010
Art. 91 — Funzioni di polizia giudiziaria militare
Art. 91. Funzioni di polizia giudiziaria militare 1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
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