Decreto legislativo 66/2010
Art. 887 — Riserva
Art. 887. Riserva 1. La categoria della riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. 2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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