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Decreto legislativo 66/2010

Art. 885 — Sospensione dall'impiego

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/885parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 885. Sospensione dall'impiego 1. Il militare puo' essere sospeso dall'impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali. 2. La sospensione dall'impiego come pena militare accessoria e' disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace. 3. La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice. Nota all'art. 885: - Il testo degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace e' il seguente: « Art. 30 (Sospensione dall'impiego). - La sospensione dall'impiego, si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.» «Art. 31 (Sospensione dal grado). - La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.».

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