Decreto legislativo 66/2010
Art. 879 — Posizione di stato nel congedo
Art. 879. Posizione di stato nel congedo 1. Il militare in congedo puo' trovarsi: a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; b) sospeso dalle funzioni del grado. 2. L'ufficiale, per giustificati motivi dell'amministrazione, puo' essere trattenuto in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio permanente. Se il trattenimento in servizio dura piu' di quindici giorni e' necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro della difesa; in ogni caso il trattenimento in servizio non puo' eccedere la durata di giorni sessanta.
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