Decreto legislativo 66/2010
Art. 875 — Posizione di stato in servizio permanente
Art. 875. Posizione di stato in servizio permanente 1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni: a) servizio permanente effettivo; b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali; c) sospesi dall'impiego; d) in aspettativa.
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