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Decreto legislativo 66/2010

Art. 868 — Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/868parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 868. Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado 1. Il militare che ha subito un provvedimento di perdita del grado, puo' essere reintegrato nello stesso nei casi previsti dal presente codice e con le modalita' stabilite dal regolamento. 2. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del provvedimento. 3. La reintegrazione nel grado non comporta la riassunzione in servizio, salvo quanto previsto dagli articoli 961 e 962. Il militare reintegrato e' iscritto nei corrispondenti ruoli del congedo.

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