Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 841
Decreto legislativo 66/2010

Art. 841 — Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/841parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 841. Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari. 2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unita' operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 840 Art. 842 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.