Decreto legislativo 66/2010
Art. 829 — Contingente per la tutela della salute
Art. 829. Contingente per la tutela della salute 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 96 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) ufficiali inferiori: 20; b) ispettori: 76. 2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvedera' al versamento dei relativi oneri sociali.
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- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 7, lettera b)) la modifica dell'art. 829, comma 1 alinea e lettera b-bis e l'introduzione delle lettera b-ter) all'art. 829, comma 1.
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