Decreto legislativo 66/2010
Art. 827 — Contingente per la tutela del patrimonio culturale
Art. 827. Contingente per la tutela del patrimonio culturale 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 2; d) ufficiali inferiori: 21; e) marescialli nei vari gradi: 18; f) brigadieri nei vari gradi: 24; g) appuntati e carabinieri: 21. 2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), ha disposto (con l'art. 51, comma 8-bis, lettera d)) la modifica dell'art. 827, comma 1, lettera a).
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.