Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 815
Decreto legislativo 66/2010

Art. 815 — Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/815parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 815. Dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto 1. Le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono cosi' determinate: a) 3.500 in servizio permanente; b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Sostituisce · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 814 Art. 816 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.