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Decreto legislativo 66/2010

Art. 808 — Militari dell'Esercito italiano

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Art. 808. Militari dell'Esercito italiano 1. Appartengono all'Esercito italiano i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo i militari dell'Esercito italiano possono essere ripartiti in armi e specialita'.

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