Decreto legislativo 66/2010
Art. 8 — Riunioni
Art. 8. Riunioni 1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. 2. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
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