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Decreto legislativo 66/2010

Art. 767 — Svolgimento del corso annuale

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/767parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 767. Svolgimento del corso annuale 1. Il corso annuale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.

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