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Decreto legislativo 66/2010

Art. 716 — Personale femminile in formazione

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/716parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 716. Personale femminile in formazione 1. Al personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, nonche' al personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, si applica l'articolo 1494. 2. Le amministrazioni interessate disciplinano gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile.

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