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Decreto legislativo 66/2010

Art. 714 — Allievi stranieri

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/714parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 714. Allievi stranieri 1. E' consentita l'ammissione alle scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dall'articolo 711, lettera b).

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