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Decreto legislativo 66/2010

Art. 705 — Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/705parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 705. Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate 1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1: a) nei limiti delle vacanze organiche; b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di stato maggiore; c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 635, a eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.

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