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Decreto legislativo 66/2010

Art. 677 — Reclutamento nelle altre Forze armate

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/677parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 677. Reclutamento nelle altre Forze armate 1. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il reclutamento degli ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, nonche' dell'Arma dei carabinieri, puo' avvenire con le modalita' di cui all'articolo 676.

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