Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 666
Decreto legislativo 66/2010

Art. 666 — Immissioni in ruolo

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/666parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 666. Immissioni in ruolo 1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale. 2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. 3. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 665 Art. 667 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.