Decreto legislativo 66/2010
Art. 663 — Alimentazione del ruolo speciale
Art. 663. Alimentazione del ruolo speciale 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a <<superiore alla media>> e che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che hanno compiuto il servizio di prima nomina e non hanno superato il trentaduesimo anno di eta'. 2. I vincitori di concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti; b) ammessi a frequentare un corso applicativo.
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