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Decreto legislativo 66/2010

Art. 637 — Divieto di discriminazione

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/637parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 637. Divieto di discriminazione 1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal presente codice, e' vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1468.

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