Decreto legislativo 66/2010
Art. 601 — Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attivita' istituzionali delle Forze armate
Art. 601. Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attivita' istituzionali delle Forze armate 1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1905, e' valutato in euro 51.646,00 annui a decorrere dal 1993.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.