Decreto legislativo 66/2010
Art. 595 — Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche
Art. 595. Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le indennita', i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all'articolo 1809, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.
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