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Decreto legislativo 66/2010

Art. 592 — Trattamento economico di missione e di trasferimento

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Art. 592. Trattamento economico di missione e di trasferimento 1. La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all'interno del territorio nazionale, non puo' superare quella prevista per tale finalita' nello stato di previsione del Ministero della difesa.

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