Decreto legislativo 66/2010
Art. 550 — Somministrazione dei fondi
Art. 550. Somministrazione dei fondi 1. A favore delle direzioni di amministrazione sono disposte aperture di credito da commutarsi in quietanze di entrata a valere sulle contabilita' speciali, aperte presso le tesorerie provinciali: a) per il pagamento degli emolumenti al personale; b) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori. 2. Le aperture di credito devono contenere, oltre all'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale sono effettuate, nonche' la clausola di commutabilita' a favore delle contabilita' speciali.
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