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Decreto legislativo 66/2010

Art. 545 — Permute

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/545parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 545. Permute 1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. 2. Il regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'. Nota all'art. 545: - La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.

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