Decreto legislativo 66/2010
Art. 540 — Poteri di spesa
Art. 540. Poteri di spesa 1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
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