Decreto legislativo 66/2010
Art. 537 — Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri
Art. 537. Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri 1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 549.
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- D.L. 69/06 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 48, comma 1) l'introduzione dell'art. 537-ter.
- D.L. 124/10 — Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)autoritativoha disposto (con l'art. 55, comma 1) la modifica dell'art. 537-ter, comma 1.
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