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Decreto legislativo 66/2010

Art. 516 — Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/516parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 516. Indennita' e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione 1. Quando l'amministrazione si avvale della facolta' concessa dall'articolo 500, comma 15, lettera a), o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante: a) in caso di perdita, una indennita' pari al valore della nave di cui all'articolo 500, comma 4 rimanendo fermo quanto disposto dall'articolo 499, comma 4; b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.

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