Decreto legislativo 66/2010
Art. 514 — Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni
Art. 514. Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni 1. Durante la requisizione in uso, il comandante militare o il commissario statale e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice: a) di consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della requisizione; b) relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua; c) relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione; d) attestanti le necessita' della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali; e) concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante; f) di controllo di inventari; g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unita' requisita.
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