Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 514
Decreto legislativo 66/2010

Art. 514 — Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/514parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 514. Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni 1. Durante la requisizione in uso, il comandante militare o il commissario statale e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice: a) di consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della requisizione; b) relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua; c) relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione; d) attestanti le necessita' della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali; e) concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante; f) di controllo di inventari; g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unita' requisita.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 513 Art. 515 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.