Decreto legislativo 66/2010
Art. 508 — Controllo dell'inventario
Art. 508. Controllo dell'inventario 1. All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita si procede al controllo dell'inventario, in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale nel quale devono farsi risultare le irregolarita' eventualmente riscontrate. 2. Se il controllo dell'inventario non puo' essere compiuto dall'autorita' delegata, puo' essere a cio' delegata dall'amministrazione altra autorita'. 3. Se esigenze speciali non consentono di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, e' rimessa, entro ventiquattro ore dall'ordine, all'autorita' che e' designata dall'amministrazione requisitrice. 4. Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano. 5. Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo e' compilato, anziche' controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.
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