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Decreto legislativo 66/2010

Art. 506 — Salvataggi e rimorchi

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Art. 506. Salvataggi e rimorchi 1. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.

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