Decreto legislativo 66/2010
Art. 498 — Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato
Art. 498. Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato 1. Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unita' requisite, e' dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
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