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Decreto legislativo 66/2010

Art. 495 — Capitano marittimo con funzioni di comandante militare

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/495parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 495. Capitano marittimo con funzioni di comandante militare 1. Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante e' ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa puo' eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennita' di requisizione e' diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non e' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.

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