Decreto legislativo 66/2010
Art. 488 — Previdenza
Art. 488. Previdenza 1. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite e' considerato utile a tutti gli effetti ai fini previdenziali.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.