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Decreto legislativo 66/2010

Art. 460 — Selezione dei capi da requisire

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/460parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 460. Selezione dei capi da requisire 1. La scelta dei capi da requisire e' fatta per categoria da una o piu' commissioni provinciali nominate dalla competente autorita' militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e da un esperto scelto dalla stessa autorita' militare. 2. Nel caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto e' scelto dalla suddetta autorita' militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede dell'Automobile club d'Italia e individuati possibilmente tra persone che rivestono la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.

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