Decreto legislativo 66/2010
Art. 458 — Effetti dell'ordine di requisizione
Art. 458. Effetti dell'ordine di requisizione 1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare. 2. Tale divieto resta fermo, se non e' revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.
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